Prima di iniziare la tua attività, devi creare un’entità aziendale, anche se dovesse sembrare semplice, in realtà non lo è affatto.
Le varie forme giuridiche d’impresa collettiva
Quando pensiamo al mondo degli affari, ci vengono in mente parole come “impresa”, “imprenditore”, “società”, “azienda”; sebbene queste vengano spesso utilizzate come sinonimi, lo stesso non vale per la legge italiana. In questo articolo vi proponiamo un approfondimento delle forme giuridiche d’impresa previste dalla legge italiana, panorama alquanto affollato e perciò non sempre chiaro.
Come si definisce un’impresa?
La figura dell’impresa non viene definita direttamente nel Codice civile, ma solo indirettamente, ovvero tramite il concetto di imprenditore. Per imprenditore si intende colui che si dedica all’esercizio di un’attività economica con l’obiettivo di produrre o scambiare beni e servizi. Dunque l’aspetto economico dell’attività è un requisito fondamentale, la produzione e lo scambio di beni o servizi di per sé non costituisce di fatto un’impresa. Altri elementi essenziali sono la professionalità, che prevede l’esercizio dell’attività con costanza, non saltuario, e l’organizzazione. Proprio l’organizzazione si può dire essere la caratteristica più interessante, poiché sono i diversi tipi di organizzazione possibili a determinare a quale forma giuridica appartiene la propria impresa.
Impresa, azienda e società: cosa cambia?
Abbiamo già detto che l’impresa deriva dallo svolgere un’attività commerciale che sia economica, professionale e organizzata da parte dell’imprenditore. Il concetto di azienda identifica invece l’organizzazione di persone e beni economici da parte dell’imprenditore per l’esercizio dell’attività d’impresa. Dunque l’azienda, giuridicamente parlando, è lo strumento attraverso il quale l’imprenditore svolge la propria attività e quindi il suo patrimonio, i beni materiali che permettono l’attività a 360 gradi. La società invece riguarda sostanzialmente la natura del soggetto imprenditore e quindi l’organizzazione dell’impresa.
Una delle decisioni iniziali più importanti che un imprenditore deve prendere in relazione alla propria impresa è la scelta dell’entità. Ci sono sostanzialmente otto scelte:
- Ditta individuale
- Società Semplice (S.S.)
- Società in nome collettivo (S.n.c.)
- Società in accomandita semplice (S.a.s.)
- Società per azioni (S.p.A.)
- Società in Accomandita Per Azioni | Società cooperative (S.A.P.A.)
- Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
- Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.)
Di seguito troverai ciascuna entità con una descrizione di base, come aprire, la tassazione, i suoi vantaggi e svantaggi.
1. Ditta individuale
Una ditta individuale è il modo più semplice e comune di organizzare un’azienda. Una ditta individuale non è un’entità legale separata. È un’azienda di proprietà e gestita da una persona (da qui il termine “sole”). Ai fini legali, non vi è alcuna distinzione tra l’azienda e il solo proprietario.
La ditta individuale è la forma di impresa più facile da costituire e da gestire. L’imprenditore promuove ed organizza tutte le attività dell’impresa assumendosi la piena responsabilità e i rischi connessi alla sua attività ma allo stesso tempo anche tutti i vantaggi e i guadagni prodotti rispondendo però in solido e con tutto il suo patrimonio delle obbligazioni assunte dall’azienda. Ovviamente questo non vuol dire che non potrà avvalersi di collaboratori o lavoratori dipendenti.
Nel caso in cui la ditta individuale venga gestita insieme ai propri familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) parleremo di impresa familiare, in cui i parenti del titolare non saranno dei veri e propri soci, anche se avranno diritto agli utili ma dei collaboratori in quanto la responsabilità patrimoniale resta comunque in capo al titolare.
Se il collaboratore è soltanto il coniuge parleremo di impresa coniugale, che non richiede alcuna formalità in sede di costituzione ma deve rispettare alcune condizioni:
- la costituzione deve avvenire dopo il matrimonio;
- i coniugi devono essere in regime di comunione dei beni;
- i coniugi gestiscono entrambi l’impresa senza che ci siano posizione di subordinazione tra i due.
Come aprire una ditta individuale
Le pratiche burocratiche per avviare la ditta individuale sono:
- Apertura della partita IVA;
- Registrazione al registro delle imprese;
- Iscrizione all’INPS;
- Iscrizione all’INAIL (dipende dal tipo di attività);
Negli ultimi anni, dopo la riforma del 2010, è possibile adempiere a tutte le pratiche necessarie tramite la comunicazione unica.
Tassazione della ditta individuale
Dal punto di vista previdenziale si pagano circa 3.500 euro di contributi fissi all’INPS fino a 15.500 euro di reddito (reddito minimale); superata tale soglia si pagherà, per la differenza, una percentuale di contributi con aliquota di circa il 22% fino ad una soglia di 42.000 euro oltre la quale si pagherà di più.
Le principali imposte che gravano sul reddito prodotto sono:
- l’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) è una imposta progressiva a scaglioni che cresce con l’aumentare del reddito con aliquote che vanno crescendo da un minimo del 23% ad un massimo del 43%. L’IRPEF si calcola in capo all’imprenditore ed è dovuta personalmente dal titolare dell’impresa non interessando la contabilità dell’azienda.
- l’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive): imposta proporzionale con aliquota del 3,9%.

2. Società di persone: Società Semplice (S.S.)
Come dice il nome, la società semplice è la forma più basilare che ci sia tra le società di persone. L’oggetto di una s.s. è un’attività economica non commerciale, ad esempio una società che svolge un’attività agricola. Per creare una società di questo tipo non è previsto un capitale minimo necessario. Una società semplice prevede la responsabilità personale illimitata e solidale di tutti i soci. Non è previsto il fallimento.
Come aprire una società semplice
Le pratiche burocratiche per avviare una società semplice sono:
- atto notarile o scrittura privata autenticata;
- iscrizione nella speciale sessione del Registro delle imprese;
- conto corrente intestato alla società in cui conferire il denaro versato dai soci anche se non è richiesto un capitale minimo.
Il costo per la costituzione di una società semplice è di 156 € di imposta di bollo, 200 € di imposta di registro oltre all’onorario del commercialista. Sono da aggiungere inoltre 290 € come costi per la Camera di Commercio.
Tassazione della società semplice
La società semplice viene considerata un soggetto autonomo rispetto ai soci per cui è necessaria la determinazione del reddito d’esercizio tramite una relativa dichiarazione dei redditi.
Il trattamento fiscale è analogo a quello della persona fisica e può produrre qualsiasi tipo di reddito ad eccezione dei redditi di impresa per i quali esiste il divieto normativo come specificato.
Il reddito verrà poi ripartito tra i soci proporzionalmente alle rispettive quote societarie che pertanto dovranno pagare l’IRPEF con aliquote che vanno crescendo da un minimo del 23% ad un massimo del 43%.
Per quanto concerne l’IRAP, le società semplici sono obbligate a pagarla solo in caso di svolgimento di attività professionali artistiche o agricole.
Vantaggi e svantaggi della società semplice

3. Società in nome collettivo
Una società in nome collettivo è un’associazione di due o più persone (o entità) per condurre un’attività commerciale come comproprietario.
Come costituire una società in nome collettivo
La costituzione della s.n.c si fa per atto pubblico o scrittura privata autenticata, di fronte ad un notaio che redige l’atto costitutivo e lo statuto societario.
L’atto costitutivo dovrà contenere:
- le generalità dei soci;
- l’indicazione dei soci che ne hanno la rappresentanza legale;
- la sede della società e quelle secondarie;
- l’ammontare del capitale sociale e i conferimenti dei soci;
- i criteri di ripartizione di utili e perdite;
- la durata della società;
- l’oggetto sociale
Nello statuto invece saranno raccolte le regole che disciplinano la società stessa.
Dopo aver redatto atto costitutivo e statuto, la s.n.c. dovrà essere iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente entro 30 giorni.
Alla fine di ogni anno gli amministratori redigono un rendiconto (bilancio), che a differenza di quanto accade per le società di capitali, non dovrà essere depositato al registro imprese.
E’ sconsigliato aprire una s.n.c. per tutte quelle attività in cui il rischio di impresa è piuttosto alto, in cui si fanno investimenti iniziali elevati e per cui sono previsti fatturato ed utili alti.
Ricapitolando gli adempimenti per la costituzione di una s.n.c. sono:
- Redazione atto costitutivo e statuto di fronte ad un notaio;
- Apertura partita IVA e codice fiscale;
- Registrazione dell’atto all’Ufficio del Registro;
- Iscrizione nel registro imprese presso la CCIAA;
- Vidimazione libri contabili.
Tassazione delle società in nome collettivo
La s.n.c. sull’utile realizzato paga soltanto l’IRAP (4,25%), mentre ai fini IRPEF il reddito realizzato è imputato ai soci in proporzione alle quote da ciascuno possedute. Ogni anno è dovuta la tassa CCIAA di circa € 130,00.
I soci dovranno essere iscritti all’INPS (artigiani o commercianti) e pagheranno circa 3.500 euro di contributi fissi fino a 15.500 euro di reddito (reddito minimale); superata tale soglia si pagherà, per la differenza, una percentuale di contributi con aliquota di circa il 22% fino ad una soglia di 42.000 euro oltre la quale si pagherà di più.
Vantaggi e svantaggi della società in nome collettivo

4. Società in accomandita semplice
La società in accomandita semplice (s.a.s.) è una specie di ibrido tra società di persone e di capitali, nel senso che esistono due categorie di soci una delle quali (soci accomandatari) risponde in solido ed illimitatamente delle obbligazioni societarie, mentre l’altra (soci accomandanti) solo per le quote di capitale sottoscritto.
La s.a.s. risponde alle caratteristiche di coloro che decidono di intraprendere un’attività commerciale in forma associata differenziando in termini di competenze, disponibilità finanziarie e rischi i singoli soci.
Infatti all’interno della stessa è possibile aggregare soggetti direttamente interessati alla gestione degli affari sociali e all’attività dell’aziendale e soggetti che saranno soltanto dei soci di capitale con rischi e poteri limitati, che non parteciperanno all’attività e all’amministrazione della società ma ne divideranno gli utili in base alla loro quota di partecipazione.

Come costituire una società in accomandita semplice
La costituzione della s.a.s. si fa per atto pubblico o scrittura privata autenticata, di fronte ad un notaio che redige l’atto costitutivo e lo statuto societario.
L’atto costitutivo dovrà contenere:
- le generalità dei soci
- l’indicazione dei soci accomandatari e accomandanti
- la sede della società e secondarie
- l’ammontare del capitale sociale e i conferimenti dei soci
- i criteri di ripartizione di utili e perdite
- la durata della società
- l’oggetto sociale
Nello Statuto invece saranno raccolte le regole che disciplinano la società stessa. Dopo aver redatto atto costitutivo e statuto, la s.a.s. dovrà essere iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente entro 30 giorni.
Alla fine di ogni anno gli accomandatari redigono un rendiconto (bilancio), che a differenza di quanto accade per le società di capitali, non dovrà essere depositato al registro imprese, ma consegnato anche ai soci accomandanti.
Ricapitolando gli adempimenti per la costituzione di una s.a.s. sono:
- Redazione atto costitutivo e statuto di fronte ad un notaio
- Apertura partita IVA e codice fiscale
- Registrazione dell’atto all’Ufficio del Registro
- Iscrizione nel registro imprese presso la CCIAA
- Vidimazione libri contabili
Tassazione delle società in accomandita semplice
La s.a.s. sull’utile realizzato paga soltanto l’IRAP (4,25%), mentre ai fini IRPEF il reddito realizzato è imputato ai soci in proporzione alle quote da ciascuno possedute. Ogni anno è dovuta la tassa CCIAA di circa € 130,00.
I soci accomandatari dovranno essere iscritti all’INPS (artigiani o commercianti) e pagheranno circa 3.500 euro di contributi fissi fino a 15.500 euro di reddito (reddito minimale); superata tale soglia si pagherà, per la differenza, una percentuale di contributi con aliquota di circa il 22% fino ad una soglia di 42.000 euro oltre la quale si pagherà di più.
Vantaggi e svantaggi della società in accomandita semplice

5. Società per azioni (S.p.A.)
Una società è un’entità legale separata creata ai sensi della legge statale, con un’esistenza legale distinta dai suoi proprietari. La società AC è il tipo più comune di società. A differenza di una società S, è soggetta a doppia tassazione. Ciò significa che prima l’impresa (come “soggetto” soggetto passivo separato) è tassata sui suoi profitti, e in secondo luogo, ciascuno degli azionisti è tassato su tutti i dividendi distribuiti a loro.
Abbiamo un articolo dedicato alle società per azioni (S.p.A) per visualizzarlo clicca qui!
6. Società in Accomandita Per Azioni | Società cooperative
Le società di capitale sono una forma giuridica di uso comune, S.p.A. e S.r.l.rappresentano acronimi che tutti conosciamo molto bene, anche perché se ne sente parlare quotidianamente. La stessa cosa non si può affermare quando ci troviamo di fronte alla sigla S.a.p.A.
Abbiamo un articolo dedicato alle S.a.p.A. per visualizzarlo clicca qui!
7. Società a responsabilità limitata
A differenza delle società di persone la s.r.l. ha personalità giuridica, per cui risponde direttamente delle obbligazioni sottoscritte e non tramite i soci. E’ la forma societaria più comune per le società di capitali e permette di separare il patrimonio dei singoli soci da quello della società stessa: in caso di insolvenza infatti gli eventuali creditori potranno rivalersi soltanto sui capitali della società e non su quello dei soci.
Tuttavia, nel caso in cui la società debba chiedere prestiti o finanziamenti, specie a banche e finanziarie, accade spesso che, qualora la società stessa non abbia i capitali sufficienti a garantire l’affidamento richiesto, venga richiesta alla firma di fideiussioni personali ai soci che in questo modo diventeranno responsabili in solido della restituzione del prestito, anche con il proprio patrimonio personale.
Con le nuove riforme la s.r.l. si caratterizza quasi alla stregua di una società di persone che, godendo del beneficio della responsabilità limitata al capitale sottoscritto, ha una disciplina molto meno rigida rispetto alle S.p.A. Resta pertanto una società di capitali, dove hanno maggior peso i soci (persone) rispetto alle altre società di capitali.
Da un punto di vista formale nella s.r.l. ritroviamo gli stessi organi della S.p.A. ad esclusione del collegio sindacale, obbligatorio solo quando il capitale sociale raggiunge i 120.000 euro, ma nei fatti è concessa una notevole autonomia statutaria che può in gran parte derogare la disciplina legislativa.
Il capitale sociale
Sono sufficienti 10.000 € di capitale sociale per costituirla e i conferimenti dei soci possono essere in denaro, crediti e beni in natura.
Al momento della costituzione bisogna versare almeno il 25% dei conferimenti in denaro. Con la sottoscrizione il socio acquista una quota corrispondente della società. Le quote possono essere trasferite solo con atto notarile.
Come costituire una società a responsabilità limitata
La società a responsabilità limitata può essere costituita per contratto o per atto unilaterale, nel senso che viene ammessa anche la s.r.l. con un unico socio che avrà responsabilità separata da quella della società. Sono necessari almeno 10.000 euro di capitale, mentre non è previsto un massimo: unica accortezza l’obbligo del collegio sindacale oltre i 120.000 euro.
L’atto costitutivo dovrà contenere:
- le generalità dei soci;
- la denominazione che deve contenere la sigla s.r.l.;
- la sede della società e sedi secondarie;
- l’ammontare del capitale sociale sottoscritto e quello versato (> € 10.000);
- i conferimenti di ciascun socio;
- le norme relative al funzionamento della società (amministrazione, rappresentanza, utili);
- l’indicazione dell’amministratore e del soggetto incaricato alla revisione dei conti;
- l’importo globale delle spese di costituzione a carico della società.
Per quanto concerne l’amministrazione della società è possibile:
- concentrare tutti i poteri in capo ai soci ed attribuire ad essi anche l’amministrazione della società in modo congiunto o disgiunto;
- attribuire l’amministrazione ad uno o più soci soltanto;
- affidare l’amministrazione della società ad un terzo estraneo.
Nel caso in cui siano presenti più amministratori si parlerà di consiglio di amministrazione, mentre se si tratta di una sola persona si parlerà di amministratore unico.
Alla fine di ogni anno gli amministratori redigono un bilancio completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, che dovrà essere depositato al registro imprese, oltre che consegnato a tutti i soci.
Tassazione delle società a responsabilità limitata
La prima cosa da sottolineare parlando della tassazione della s.r.l. è che a differenza delle società di persone, viene tassata direttamente la società, e non i soci sugli utili maturati a fine anno. Le srl infatti devono pagare l’ IRES ovvero una tassa del 24% sugli utili + l’indigesta IRAP al 3,9%
La tassazione totale è pertanto data dalla somma delle due imposte:
IRES 24% + IRAP 3,9% = 27,9%
Da sottolineare come l’aliquota dell’IRAP potrebbe variare da una regione all’altra. Sui dividenti percepiti dai soci delle srl invece si applica una distinzione tra soci con partecipazione qualificata e non qualificata:
- Soci a partecipazione qualificata: quando la partecipazione rappresenta una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto in assemblea ordinaria oppure al 25% del capitale sociale. In questo caso i dividendi percepiti concorrono nella misura del 58,22% alla formazione del reddito imponibile su poi verrà calcolata l’IRPEF. Non si applica alcuna ritenuta alla fonte del 20%.
- Soci a partecipazione non qualificata: è quella con una percentuale pari o inferiore al 20% dei diritti di voto in assemblea ordinaria oppure al 25% del capitale sociale. Ai dividendi percepiti dai soci a partecipazione non qualificata la società erogante applica, al momento della loro corresponsione, una ritenuta a titolo di imposta del 26% sull’intero ammontare e tali redditi non devono più essere inseriti in dichiarazione dei redditi.
Ricapitolando gli adempimenti per la costituzione di una s.r.l. sono:
- Redazione atto costitutivo e statuto di fronte ad un notaio;
- Apertura partita IVA e codice fiscale;
- Registrazione dell’atto all’Ufficio del Registro;
- Iscrizione nel registro imprese presso la CCIAA;
- Vidimazione libri contabili.
Vantaggi e svantaggi della società a responsabilità limitata

8. Società a responsabilità limitata semplificata
Le società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.), rappresentano una variante delle s.r.l. che ha lo scopo di avvantaggiare la costituzione di nuove imprese con costi contenuti e soprattutto con un capitale sociale minimo.
Istituite nel 2012 per favorire l’imprenditoria giovanile (erano riservate ai minori di 35 anni), con le modifiche dell’anno 2013 che hanno abolito questo limite sono diventate un vero e proprio trampolino di lancio per molte startup, con l’obiettivo facilitarne la costituzione e conseguentemente di arginare la crisi del settore.
La s.r.l. semplificata gode infatti di diverse agevolazioni che consentono anche a chi non ha un grande capitale a disposizione di poter aprire una società ed iniziare il proprio business:
- capitale sociale investito compreso tra 1 euro e 9.999 euro;
- nessuna spesa notarile per la costituzione della società;
- costi limitati per i bolli e per i diritti camerali;
- i soci, non sono responsabili personalmente dei debiti contratti dalla società stessa;
- in caso di insolvenza i soci non fallirebbero ma a fallire sarebbe solo la società.
Naturalmente esistono anche degli svantaggi che coloro i quali decidono di intraprendere la strada della s.r.l.s. non possono trascurare:
- regime fiscale soggetto alla contabilità ordinaria, che comporta una gestione contabile complessa e il fatto che la società sia soggetta ad IVA;
- difficoltà riguardanti le richieste di finanziamenti, in quanto il capitale investito molto basso può far risultare la società poco credibile e affidabile;
- il capitale sociale non potrà mai essere elevato a più di 9.999 €;
- le regole di funzionamento e amministrazione sono fissate per legge e non sono consentite deroghe da parte dei soci come nelle s.r.l. tradizionali.
Quello che può far propendere la scelta verso la s.r.l.s. è quindi l’ammontare del capitale iniziale a disposizione e i costi che si possono sostenere per avviare l’attività, rispetto ad una s.r.l. ordinaria.
Quando invece la scelta si deve fare tra una s.r.l.s. uni personale o una ditta individuale, risulta spesso più conveniente optare per la seconda soluzione se il tipo di lavoro svolto non mette a rischio i propri beni personali, dato che sono previsti dei regimi fiscali più agevolati.
In caso contrario la s.r.l.s. mette invece al riparo l’imprenditore dallo spettro del fallimento personale.
Conclusione
Scegliere l’entità aziendale giusta è un passo molto importante nel percorso imprenditoriale. Una cattiva scelta potrebbe significare che pagherai il doppio dell’importo delle tasse o, peggio ancora, un errore potrebbe significare che sei personalmente responsabile delle azioni dell’azienda.
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